Catania, aereo in ritardo: sentenza esemplare condanna Air India a pagare 2 mila euro

Non è compito del passeggero dimostrare che la compagnia aerea ha sbagliato, è quest’ultima che deve dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi. Il Giudice di Pace di Catania, Beatrice Cosentino, ha condannato la compagnia aerea Air India Limited al risarcimento dei danni nei confronti di una coppia di coniugi che aveva acquistato due biglietti per il volo che da Bengaluru (India), avrebbe dovuto portarli a Catania con scali a Del Delhi (India) e Roma Fiumicino. A causa del ritardo sulla prima tratta, infatti, la coppia ha perso le successive coincidenze arrivando a destinazione dopo un giorno e mezzo. Pur essendo stati riprotetti ed avendo ottenuto il pernottamento, sono andati incontro, loro malgrado, a notevoli disagi.
Il Giudice ha riconosciuto ai passeggeri il diritto al risarcimento di 1.000 euro ciascuno. Ha disposto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 euro per il ritardo prolungato. Inoltre, ha condannato la compagnia al pagamento della somma di 400 euro quale risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, liquidati equitativamente. Oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio.
Nella sentenza viene evidenziato che la compagnia non ha fornito nessuna prova concreta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e che avrebbero potuto escludere la sua responsabilità. È stata richiamata, poi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in virtù della quale è onere del vettore aereo fornire la prova dell’avvenuto esatto adempimento. Inoltre, è stata rigettata l’eccezione della compagnia che sosteneva l’intervenuta prescrizione semestrale, in quanto in virtù della Convenzione di Montreal e del Codice della Navigazione italiano sussiste solo un termine di decadenza biennale. Il Giudice ha accolto la domanda, per come chiesto dai passeggeri, richiamando sia il Regolamento Comunitario n. 261/2004 che la Convenzione di Montreal.
“Le motivazioni di questa sentenza assumono importanza – ha spiegato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché consolidano una giurisprudenza che conferma che il passeggero non ha l’obbligo di provare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della compagnia, ma devo solo evidenziarlo; mentre è quest’ultima che deve dimostrare di aver assolto ai propri obblighi. Ma è importante anche perché rigetta tutte quelle pretestuose eccezioni che le compagnie sono solite addurre, come in questo caso quello della insussistente prescrizione”.
“Nel corso di questa estate con l’attività dello Sportello del Turista tutt’ora in corso – continua Calì – abbiamo purtroppo assistito a dinieghi di risarcimenti da parte delle compagnie, che spesso non hanno offerto neanche l’assistenza e la riprotezione. La sentenza assume quindi valore perché fa capire che il risarcimento al passeggero è possibile, anche quando si tratta di una compagnia non comunitaria come accaduto per i due consumatori catanesi”.
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