Cassazione: “Di mamma ce n’è una sola”. Rigettato ricorso di due donne conviventi

Un bambino nato in Italia non puo’ essere riconosciuto da due mamme.

Lo si evince da una sentenza depositata oggi dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso di una coppia di donne conviventi (tutte e due cittadine italiane) che chiedevano di comparire entrambe nell’atto di nascita della bimba nata nel nostro Paese a seguito di una procedura di fecondazione assistita effettuata all’estero da una delle due signore con il consenso dell’altra.

I giudici del ‘Palazzaccio’ hanno confermato il verdetto emesso dalla Corte d’appello di Venezia, che, con un decreto del maggio 2018, aveva respinto il reclamo della coppia contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di eseguire una dichiarazione congiunta di riconoscimento della bambina.

La prima sezione civile della Cassazione, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale che lo scorso anno dichiaro’ legittimo il divieto per le coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita, osserva che “tale divieto, desumibile anche da altre disposizioni che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtu’ di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, e’ attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa”.

La “validita’” di tali conclusioni, si legge ancora nella sentenza depositata oggi, “non e’ inficiata dai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ sui temi dell’adozione di minori da parte di coppie omosessuali (la cosiddetta ‘stepchild adoption’, ndr) e del riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronti a genitori dello stesso sesso”: per questi ultimi, ricorda ancora la Corte, si e’ ritenuta prevalente la “tutela del diritto alla continuita’ dello ‘status filiationis’ acquisito all’estero”, ma solo nel caso di bambini, nati all’estero, con due mamme, perche’ per le coppie omosessuali maschili il ricorso alla “maternita’ surrogata” e’ stato ritenuto in contrasto con l'”ordine pubblico”.

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